Normativa

Chi può essere Fattoria Didattica


Possono essere Fattorie didattiche le imprese agricole o agrituristiche che intendono svolgere attività culturale, sociale, didattica e ricreativa per la valorizzazione dell’ambiente rurale, conoscenza dei cicli biologici animali e vegetali e dei processi di produzione, trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli e silvo-pastorali al fine di  contribuire ad informare ed educare ad un consumo alimentare consapevole, al rispetto per l’ambiente nell’ambito dello sviluppo sostenibile.
 

Ai sensi dell’art. 2135 del codice civile, è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.


Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.
Gli imprenditori agricoli che non svolgono l'attività agricola a titolo principale possono esercitare l'attività agrituristica purché il reddito proveniente dall'azienda agricola non sia inferiore al 60% del reddito complessivo dell'imprenditore.


Rientrano tra le attività agrituristiche, ancorché svolte all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, l'organizzazione di attività ricreative, culturali, e didattiche, di pratica sportiva (laghetti per pesca sportiva, etc.), escursionistiche e di ippoturismo finalizzate ad una migliore fruizione e conoscenza del territorio, nonché la degustazione dei prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita del vino, ai sensi della legge n. 268/1999.